Nella circolare INPS n. 38 del 14 marzo 2013 sono contenuti i chiarimenti riguardo l’indennità riconosciuta ai co.co.pro. a decorrere dal 1° gennaio 2013. La domanda deve essere presentata entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, l’importo della prestazione è pari al 5% del minimale annuo di reddito, moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate l’anno precedente e quelle non coperte da contribuzione. La prestazione può essere liquidata: in un’unica soluzione per importi pari o inferiore a 1.000 euro; in importi mensili pari o inferiori a 1.000 euro se l’importo della prestazione è superiore a 1.000 euro.