Nei bilanci 2012 il termine di scadenza dei crediti rileva sia per l’imputazione degli interessi di mora sia per la deduzione delle perdite. Per gli interessi di mora attivi il principio contabile Oic 15 prevede la loro imputazione per competenza e la svalutazione nei casi in cui il loro incasso sia dubbio. La normativa europea sugli interessi di mora si applica alle transazioni commerciali stipulate dall’8 agosto 2002 al 31 dicembre 2012. A partire dal 1° gennaio 2013, si applicano le novità introdotte dal decreto legislativo 192/2012.