Con Risoluzione 28 marzo 2013, n. 20, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ai contratti di finanziamento bancario a medio e lungo termine stipulati all’estero.In particolare, emerge che il contratto di finanziamento stipulato all’estero è soggetto all’imposta sostitutiva in Italia se è preceduto da un accordo formato per iscritto nel territorio dello Stato, in quanto destinato a produrre effetti giuridici in Italia (ex art. 15, D.P.R. n. 601/1973).L’Agenzia, infine, ricorda che “gli enti che effettuano le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sostitutiva devono dichiarare, ai sensi dell’articolo 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, le somme sulle quali si commisura l’imposta dovuta”. In particolare, tali enti devono presentare due distinte dichiarazioni relativamente a ciascun semestre. In caso di omessa o tardiva presentazione della dichiarazione si applicano le sanzioni di cui all’art. 20, D.P.R. n. 601/1973.