Gli enti associativi che usufruiscono di una o più agevolazioni contenute nell’art. 148, DPR n.917/1986 e di quelle di cui all’art. 04, comma 04, secondo periodo e 6, DPR 633/1972 devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate il Modello EAS. Il modello deve essere inviato dagli enti associativi di natura privata, senza personalità giuridica, che svolgono solo attività istituzionale ricevendo quote associative erogate dai loro soci, e gli enti associativi di natura privata, senza personalità giuridica, che svolgono attività commerciale. Sono esonerati dall’invio le associazioni di volontariato regolarmente iscritte ai registri del volontariato, che svolgono solo attività istituzionali, oppure che non svolgono attività commerciali e produttive al di fuori di quelle marginali individuate dal DM 25/05/1995 le associazioni proloco che hanno optato per il regime previsto dalla L. 398/1991, le associazioni sportive dilettantistiche in possesso dell’iscrizione al Registro telematico delle associazioni sportive rilasciato dal Coni con certificato in corso di validità e non svolgenti attività commerciale. La trasmissione avviene esclusivamente in modo telematico entro 60 giorni dalla costituzione dell’associazione o entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui eventualmente se si è verificata una variazione dei dati, o entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti che sono previsti dalla normativa tributaria. L’omessa o tardiva presentazione è soggetta a sanzione di 258 euro.