Nella circolare 3/E/2013 l’Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni in merito la super IRES introdotta dal Dl n. 138/2011. Sono risulti alcuni dubbi sui tipi di società di comodo cui applicare la maggiorazione, e sull’entità del reddito assoggettabile al prelievo del 38%. In particolare la maggiorazione si applica alle società di comodo sia perché non operative, sia perché in perdita sistematica; il reddito su cui applicare la maggiorazione, secondo un’interpretazione letterale della norma, sarebbe quello effettivamente dichiarato.