La mancata denuncia di infortunio può non essere sanzionata. Non è sanzionabile l’azienda che per giustificato motivo abbia omesso o comunicato in ritardo la denuncia di infortunio o malattia professionale, in caso di cessazione dell’attività o decorso del periodo massimo di conservazione dei libri aziendali. Differentemente, nell’ipotesi in cui il datore di lavoro non fornisca alcuna giustificazione, la sanzione dovrà essere comminata dovendosi ravvisare in tale comportamento la negligenza quale presupposto sufficiente per configurare la colpa. La sanzione applicabile va da 1.290 euro a 7.745 euro, ridotta al doppio del minimo o a un terzo del massimo (misura più favorevole al trasgressore) se pagata entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, in assenza, dalla notifica del verbale di violazione (nota INAIL n. 2290/2013).