La Cassazione Tributaria, con sentenza n. 6923 del 20 marzo 2013, si è espressa sull’imposizione IRAP relativa ai geometri. In particolare l’imposta non è applicabile al geometra, senza autonoma organizzazione, che nell’esercizio della professione si avvale di dipendenti occasionali. La presenza di collaboratori occasionali non inficia al professionista la qualifica di “stabile organizzazione” presupposto fondamentale dell’assoggettamento all’imposta.