Con Risoluzione 11 marzo 2013, n. 16, l’Agenzia delle Entrate istituisce, in merito al nuovo Istituto di vigilanza sulle assicurazioni IVASS (istituito con l’art. 13, comma 1, D.L. n. 95/2012, in sostituzione del soppresso ISVAP), per una corretta e puntuale rendicontazione delle somme riscosse a titolo di sanzioni da parte dell’IVASS, versate mediante Mod. F23 con il codice tributo 741T, il nuovo codice ente “NAE”, identificativo dell’Istituto denominato “IVASS – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni”, da indicare nel campo 6 “codice ufficio o ente” del modello di pagamento.
Per consentire, inoltre, il recupero delle spese di notifica e di procedimento sostenute in relazione ai procedimenti sanzionatori, la stessa Risoluzione istituisce il codice tributo “NAET”, denominato “IVASS – Recupero delle spese di notifica e di procedimento”, da indicare nel campo 11 “codice tributo” del Mod. F23.
Per il riversamento delle somme versate con il codice tributo “741T”, restano valide le indicazioni giĆ fornite agli agenti della riscossione.