IVASS – ISTITUTO DI VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI: CODICE ENTE E CODICE TRIBUTO

Marzo 12th, 2013 by admin

Con Risoluzione 11 marzo 2013, n. 16, l’Agenzia delle Entrate istituisce, in merito al nuovo Istituto di vigilanza sulle assicurazioni IVASS (istituito con l’art. 13, comma 1, D.L. n. 95/2012, in sostituzione del soppresso ISVAP), per una corretta e puntuale rendicontazione delle somme riscosse a titolo di sanzioni da parte dell’IVASS, versate mediante Mod. F23 con il codice tributo 741T, il nuovo codice ente “NAE”, identificativo dell’Istituto denominato “IVASS – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni”, da indicare nel campo 6 “codice ufficio o ente” del modello di pagamento.
Per consentire, inoltre, il recupero delle spese di notifica e di procedimento sostenute in relazione ai procedimenti sanzionatori, la stessa Risoluzione istituisce il codice tributo “NAET”, denominato “IVASS – Recupero delle spese di notifica e di procedimento”, da indicare nel campo 11 “codice tributo” del Mod. F23.
Per il riversamento delle somme versate con il codice tributo “741T”, restano valide le indicazioni giĆ  fornite agli agenti della riscossione.