Il decreto IVA, come modificato dalla legge di stabilità 2013, prevede la possibilità di emettere una fattura differita anche per le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti passivi, individuabili tramite idonea documentazione. Entro il 15 del mese successivo alla data di effettuazione, si possono fatturare tutte le prestazioni di servizi effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto; la fattura può essere cumulativa, deve contenere il dettaglio delle operazioni eseguite. Sulla “cumulatività”, sembrerebbe che il differimento sia applicabile solo nel caso di più prestazioni effettuate nello stesso mese solare e nei confronti del medesimo soggetto, e non anche nel caso di un singolo servizio, per quanto opportunamente documentato.