Il dl n. 83/2012, grazie alla modifica dell’articolo 161 della legge fallimentare, ha introdotto una procedura semplificata per l’accesso al concordato preventivo. Il debitore in crisi può presentare una domanda dal contenuto minimo, accompagnata dai bilanci degli ultimi tre anni, per aderire al concordato preventivo con riserva. La proposta, il piano e la documentazione possono essere prodotti in un secondo tempo: sarà il giudice a fissare il termine non superiore a 120 giorni, prorogabile di altri 60. Da subito, invece, scatta la protezione del patrimonio del debitore. Il chiarimento emerge dalle prime pronunce dei giudici sulla procedura operativa dall’11 settembre dello scorso anno.