L’Agenzia delle Entrate, nella circolare 2/E del 1° marzo 2013, torna a occuparsi dell’esatta interpretazione delle disposizioni contenute nell’articolo 13-ter del Dl n. 83/2012, che hanno modificato la disciplina in materia di responsabilità fiscale nell’ambito dei contratti d’appalto e subappalto di opere e servizi. Nel documento si precisa che l’articolo 13-ter trova applicazione nei contratti di appalto intesi nella loro generalità, non limitatamente a quelli stipulati nell’ambito del settore edilizio; sono esclusi: le persone fisiche non soggetti IVA; le stazioni appaltanti; i condomini. La norma trova applicazione sia nell’ipotesi in cui vi sia un contratto di subappalto, sia nella ipotesi in cui l’appaltatore provveda direttamente alla realizzazione dell’opera affidatagli dal committente. La disciplina è in vigore dallo scorso 12 agosto: i contratti rinnovati oltre tale data si intendono come “nuovamente stipulati” quindi soggetti alla disciplina in esame. La norma, sulla base di una interpretazione letterale, si riferisce alle sole fattispecie riconducibili ai contratti di appalto, così come definiti dall’articolo 1655 del codice civile, con la conseguenza che devono ritenersi esclusi i contratti di appalto di forniture, e le tipologie contrattuali diverse dal contratto di appalto di opere e servizi (contratto d’opera, contratto di trasporto, contratto di subfornitura, prestazioni rese nell’ambito del rapporto consortile). In caso di più contratti intercorrenti tra le medesime parti, la certificazione può essere rilasciata in modo unitario e anche con cadenza periodica.