La disorganizzazione degli Uffici Tributari, che ne ritarda la normale attività, non può essere la causa di ulteriori oneri posti a carico del contribuente e non può essere ritenuta rappresentare motivo di urgenza tale da legittimare l’invio dell’avviso di accertamento prima della scadenza del termine ordinario dei sessanta giorni dalla notifica del PVC. Lo hanno stabilito i giudici della CTR di Firenze (sentenza n. 84/21/12 dell’11 dicembre 2012) accogliendo il ricorso presentato da un contribuente avverso l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate.