L’art. 11 del Dl n. 201/2011 ha disposto, dal 1° gennaio 2012, che tutti gli operatori finanziari debbano comunicare all’Anagrafe tributaria “le movimentazioni che hanno interessato i rapporti di cui all’art. 7, sesto co., del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, ed ogni informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonché l’importo delle operazioni finanziarie indicate nella predetta disposizione”. L’Agenzia delle Entrate ha in elaborazione un provvedimento direttoriale che integra l’archivio dei rapporti finanziari e specifica che le nuove informazioni potranno essere utilizzate solo per la creazione di “liste selettive” e non anche per vere e proprie indagini finanziarie. In altre parole, per attivare l’indagine specifica sul singolo contribuente sarà necessario ottenere le autorizzazioni previste dagli articoli 32 del DPR n. 600/73 e 51 del DPR n. 63/72, cioè l’autorizzazione del direttore centrale dell’accertamento dell’Agenzia delle Entrate o del direttore regionale della stessa oppure, per il corpo della Guardia di Finanza, del comandante regionale.