Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 25 marzo definisce le modalità per la “comunicazione integrativa” all’Archivio dei rapporti finanziari. Il provvedimento fa seguito alle disposizioni normative che prevedono, a partire dal 1° gennaio 2012, l’obbligo per gli operatori finanziari di comunicare periodicamente all’Anagrafe tributaria le movimentazioni bancarie necessarie ai controlli fiscali, e ogni informazione relativa a tali rapporti (Dl n. 201/2011). Gli operatori finanziari dovranno trasmettere, con cadenza annuale, oltre ai dati identificativi, il saldo del rapporto dell’anno a cui si riferisce la comunicazione, distinto in saldo iniziale al 1° gennaio e saldo finale al 31 dicembre; il saldo iniziale alla data di apertura di ogni rapporto acceso durante l’anno e il saldo antecedente la data di chiusura per quelli estinti; i dati degli importi totali delle movimentazioni bancarie distinte tra “dare e avere” per ogni tipologia di rapporto, conteggiati su base annua. La comunicazione viene effettuata annualmente entro il 20 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le informazioni. I dati relativi al 2011 andranno inviati entro il 31 ottobre 2013, quelli relativi al 2012, entro il 31 marzo 2014.