Con sentenza n. 4301 del 21 febbraio 2013 la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto possibile assegnare ad un lavoratore mansioni inferiori alla qualifica posseduta, purché non prevalenti. La Suprema Corte ha precisato che “è legittima l’adibizione a mansioni inferiori del dipendente per esigenze di servizio allorquando è assicurato in modo prevalente ed assorbente l’espletamento di quelle concernenti la qualifica di appartenenza”; inoltre, “l’espletamento delle mansioni inferiori, in quanto implicanti un impiego di energie lavorative di breve durata, non incidono sullo svolgimento in modo prevalente delle mansioni di appartenenza”.