La sentenza n. 11838 del 13 marzo 2013 della Corte di Cassazione – Terza Sezione Penale – precisa che l’IVA relativa all’emissione di fatture per operazioni inesistenti è dovuta per l’intero ammontare indicato o corrispondente a quello riportato in fattura, al di là della ricostruzione della contabilità e di eventuali crediti di imposta o compensazioni. I giudici hanno condiviso il dettato della giurisprudenza tributaria (art. 21 del DPR n. 633/72): “se viene emessa fattura per operazioni inesistenti, ovvero se nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relativi sono indicate in misura superiore a quella reale, l’imposta è dovuta per l’intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura”. Il risultato di detta condivisione si palesa nel considerare l’IVA della fattura relativa all’operazione inesistente “fuori conto” e pertanto “isolata” da quella risultante dalla massa di operazioni effettuate, ed estraniata, per ciò stesso, dal meccanismo di compensazione.