AGEVOLAZIONI “PRIMA CASA”: NECESSARIA SEMPRE LA RESIDENZA

Aprile 22nd, 2013 by Amministratore

La sezione tributaria della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8415, depositata in data 5 aprile, in riferimento alle agevolazioni prima casa, conferma la stretta connessione fra il vantaggio economico per il contribuente e le risultanze pubbliche: la residenza nel nuovo comune va trasferita entro 18 mesi. Esattamente, i benefici fiscali per l’acquisto della prima casa spettano unicamente a chi possa dimostrare, in base ai dati anagrafici, di risiedere o lavorare nel comune dove ha acquistato l’immobile, senza che, a tal fine, possano rilevare la residenza di fatto o altre situazioni contrastanti con le risultanze degli atti dello stato civile.