L’INPS (messaggio n. 6675 del 23 aprile 2013) ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’indennità di disoccupazione agricola per la definizione delle domande in competenza 2012. Nello specifico, è ammesso il diritto all’indennità di disoccupazione agricola o all’indennità di disoccupazione mini-ASPI 2012 anche nei casi in cui il lavoratore abbia svolto attività di lavoro dipendente sia nel settore agricolo sia in quello non agricolo; i periodi di contribuzione versata a titolo di assicurazione contro la disoccupazione involontaria sono cumulabili ai fini del diritto e della misura dell’indennità di disoccupazione agricola, purché sia prevalente il lavoro svolto nel settore agricolo nell’anno o nel biennio di riferimento per la prestazione.