IL CREDITO PER LA RICERCA IN UNICO 2012

Aprile 19th, 2013 by Amministratore

La risoluzione 26/E del 18 aprile 2013 Agenzia delle Entrate ha chiarito che il credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo riferito alle attività avviate prima del 29 novembre 2008 deve essere indicato nel modello Unico 2012. Esattamente, i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, che hanno maturato il credito per investimenti in attività di ricerca e sviluppo previsto dalla legge 296/2006 e che hanno inviato correttamente il formulario (modello Frs) al Centro operativo di Pescara, ma non hanno ricevuto da parte dell’Agenzia delle Entrate il nulla-osta alla fruizione del credito stesso per esaurimento delle risorse disponibili, possono utilizzare il beneficio in compensazione nel modello F24, ancorché nel limite del 47,53% dell’ammontare del credito tributario corrispondente agli investimenti effettivamente realizzati nei periodi di imposta per i quali era stato presentato il formulario. La somma così determinata dovrà essere indicata nel modello Unico 2012 al rigo RU81, colonna 1.

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