Con l’entrata in vigore del decreto 34/2013, dal 22 aprile 2013 è possibile costituire società tra professionisti (STP). I professionisti che intendono svolgere la loro attività in comune possono, così, costituire una società professionale, per l’esercizio di un’unica attività, o una società multidisciplinare per l’esercizio di diverse attività professionali. I soci devono essere professionisti iscritti in ordini, albi o collegi professionali. Il reddito di queste società sarà considerato reddito di lavoro autonomo. Tuttavia, essendo ammessi a partecipare anche altri soggetti non iscritti in albi, in qualità di soci finanziatori, bisogna distinguere se il socio investitore è o meno un imprenditore. Nel primo caso le somme percepite verranno considerate reddito d’impresa secondo le ordinarie modalità del regime della trasparenza, nel secondo reddito di lavoro autonomo.