Con la circolare n.8/E del 3 aprile 2013 l’Agenzia delle Entrate si pronuncia sul tema delle istanze di rimborso per le annualità pregresse, disciplinate dall’articolo 4 del Dl n. 16 del 2 marzo 2012. Nella circolare sono contenuti alcuni chiarimenti in ordine alle modalità di calcolo dell’IRAP complessiva ammessa in deduzione ai fini delle imposte sui redditi. L’Amministrazione illustra come nel richiedere il rimborso, il contribuente debba procedere alla rideterminazione delle imposte sui redditi dovute nel periodo di riferimento, tenendo conto dell’IRAP versata sul costo del lavoro; la differenza tra le imposte sui redditi versate e quelle dovute sulla base del reddito rideterminato costituisce l’importo rimborsabile. Le istanze già presentate sono valide, in caso di errori, il contribuente deve presentare, prima della scadenza ordinaria o, qualora più favorevole, entro il 31 maggio 2013, una nuova istanza telematica, completa in tutte le sue parti e con l’indicazione dei dati rettificati, barrando la casella “Correttiva nei termini”. La presentazione di una nuova istanza non determina la decadenza dall’ordine cronologico acquisito con l’invio della prima istanza.