Operazioni reverse-charge: in caso di errore del cessionario o del committente si applica la sanzione amministrativa compresa fra il 100% e il 200% dell’IVA, con un minimo di 258 euro, nei casi in cui il cessionario o il committente, che riceve la fattura di acquisto di beni o servizi senza IVA, non assolve la relativa imposta, mediante il meccanismo dell’inversione contabile. L’agenzia delle Entrate non ha ancora chiarito se la sanzione ridotta del 3% possa essere applicata anche al cessionario o committente che assolve irregolarmente l’IVA, tramite un’errata inversione contabile di una fattura emessa, dal cedente o prestatore, erroneamente senza l’IVA.