In materia di responsabilità solidale per l’IVA, oltre ai contratti di subappalto, si annoverano altre situazioni che stabiliscono un vincolo per il versamento dell’imposta e/o delle sanzioni in capo a soggetti diversi dal debitore naturale. Parliamo dei beni soggetti a frodi di cui all’art. 60 della norma IVA e degli immobili. L’articolo 1292 del Codice civile prevede, in presenza del vincolo di solidarietà , per ognuno dei coobbligati l’adempimento integrale con conseguente liberazione degli altri. Al coobbligato solidale che paga spetta il diritto di regresso per l’importo versato nei confronti degli altri obbligati.