Dal 2012 ai fini del calcolo di deducibilità delle spese di manutenzione ordinaria si fa riferimento al costo complessivo risultante al 1° gennaio dal registro dei beni ammortizzabili, oppure, per i soggetti costituiti nel corso dell’esercizio, al 31 dicembre; non è previsto il ragguaglio del costo dei beni acquistati/ceduti nell’esercizio in proporzione alla data di acquisto/cessione. Per determinare il costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili all’inizio del periodo d’imposta, devono essere considerati tutti i cespiti iscritti nel registro, anche quelli completamente ammortizzati; i beni a deducibilità limitata rilevano esclusivamente per la parte di costo fiscalmente riconosciuta, i beni in leasing se iscritti nell’attivo patrimoniale e, conseguentemente, nel registro dei beni ammortizzabili. Sono esclusi dal computo i terreni, gli elementi immateriali, gli oneri pluriennali, i cespiti non strumentali all’esercizio dell’attività d’impresa. Resta confermato che l’eccedenza rispetto alla soglia del 5% è deducibile, in quote costanti, nei successivi cinque periodi d’imposta. La novità è in essere a partire dal periodo d’imposta in corso al 29 aprile 2012.