I datori di lavoro che non intendono assumere personale a tempo determinato possono fare riferimento al lavoro intermittente o a chiamata. L’istituto è stato recentemente rivisto sia dalla Riforma del Lavoro sia dalla circolare n. 20 del Ministero del Lavoro. In quest’ultima si chiarisce che affinché un’attività potrà considerarsi effettivamente “discontinua o intermittente” è necessario che le prestazioni siano intervallate da una o più interruzioni, in modo da non creare un’esatta coincidenza tra la durata del contratto e la durata della prestazione. I limiti di età per accedere alla tipologia contrattuale sono: sotto i 24 anni e sopra i 55 anni.