Gli Uffici devono rimediare e non obbligare i contribuenti al ricorso se si è in presenza di un atto palesemente sbagliato. In tema di autotutela l’atto sbagliato è annullabile senza limiti di tempo, anche in pendenza di giudizio o nei casi in cui le pretese di recupero sono ormai definitive e non più impugnabili.