Il decreto 21 febbraio 2013 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2013. Nel decreto si definisce il “requisito degli incubatori” di start up innovative con particolare riferimento ai soggetti ammissibili. Sono riconosciuti incubatori certificati di start-up innovative le società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residenti in Italia, che offrono anche in modo non esclusivo servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 5 dell’art. 25 del decreto legge n. 179 del 2012. L’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese si effettua con un apposito modulo di domanda in formato elettronico sottoscritto dal rappresentante legale della società che attesti il possesso dei requisiti. Ai fini dell’autocertificazione, l’incubatore di start-up innovative deve raggiungere il punteggio minimo complessivo di 30 punti ai sensi della tabella A e il punteggio minimo complessivo di 40 punti ai sensi della tabella B, allegate al decreto. Gli atti ed i documenti attestanti la veridicità delle informazioni fornite devono essere conservati per cinque anni a decorrere dalla data dell’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, pena la decadenza dai benefici fiscali o di qualsiasi altra natura.