L’INPS, con la circolare n. 36/2013, dà il via libera all’erogazione dell’ASPI ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali in possesso di particolari requisiti contributivi e assicurativi. Le sospensioni per crisi aziendali o occupazionali sono quelle legate a situazioni di mercato o eventi naturali transitori e di carattere temporaneo che determinino, per qualunque tipologia di datore di lavoro privato, mancanza di lavoro, di commesse, di ordini o clienti. L’indennità viene concessa a condizione che ci sia un intervento integrativo pari almeno al 20% dell’indennità stessa a carico dei Fondi bilaterali ovvero a carico dei nuovi Fondi di solidarietà previsti dalla Riforma del Lavoro. Beneficiari sono i lavoratori a tempo indeterminato e determinato, dipendenti da aziende non destinatarie, per settore o dimensione, di interventi di cassa integrazione guadagni ordinaria, cassa integrazione guadagni gestione speciale per l’edilizia, lapidei, agricoltura, e di cassa integrazione guadagni straordinaria ovvero dipendenti di imprese artigiane che rientrano nel campo di applicazione dell’art. 12, c. 1, della L. n. 223/1991 e s.m.i. Il trattamento è riconosciuto nel limite delle risorse non superiore a 20 milioni di euro annui per il periodo 2013-2015.