La CTP di Perugia afferma, nella sentenza n. 175/2/13, che non vi è responsabilità solidale tra società concedente del veicolo di sua proprietà in locazione finanziaria e l’utilizzatore in riferimento al bollo auto. La decisione definisce l’ambito applicativo della nuova disciplina introdotta quattro anni fa, finalizzata a razionalizzare e potenziare i meccanismi di riscossione del tributo. La pronuncia ricalca l’indirizzo adottato l’anno scorso dal dipartimento delle Finanze secondo il quale, per i veicoli in leasing, il soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica è esclusivamente l’utilizzatore.