La legge 296/2006 attribuisce un credito d’imposta automatico alle imprese che effettuano, tra il 2007 e il 2013, l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate in aree svantaggiate. La legge finanziaria del 2007 specificava che il bonus andava indicato in Unico ed era utilizzabile preventivamente ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l’eventuale eccedenza era utilizzabile in compensazione a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta con riferimento al quale il credito è concesso. Il Dl n. 97/2008 ha modificato questa disciplina, facendo sì che l’obbligo di indicazione in dichiarazione del credito d’imposta debba essere riferito non già al periodo di realizzazione degli investimenti, ma a quello di fruibilità dello stesso, espressamente indicato dall’Agenzia nel nullaosta di concessione del credito.