L’Agenzia delle Entrate, in risposta alla accuse di retroattività e illegittimità del redditometro avanzate nelle scorse settimane dalla giurisprudenza di merito, ribadisce che lo strumento non è retroattivo ed è legittimo perché non viola privacy ed è utilizzabile solo dai periodi d’imposta dal 2009 in poi. In materia si ricordano gli interventi del tribunale di Napoli, che con un’ordinanza dello scorso 21 febbraio ha dichiarato “illegittimo” e “radicalmente nullo” il redditometro, in quanto il Dm di attuazione sarebbe stato emanato al di fuori di quanto previsto dalla “normativa primaria” e si porrebbe “al di fuori della legalità costituzionale e comunitaria”, ledendo sia il diritto a gestire il proprio denaro, sia il diritto di difesa perché impossibile provare di aver speso meno di quel che il fisco pretende in base alle medie Istat, e la CTP di Reggio Emilia che nella sentenza n. 74.02.13 depositata il 18 aprile, richiamando le motivazioni della decisione di Napoli, ha bocciato lo strumento di accertamento.