Le cartucce per fotocopiatrici, ai fini della classificazione doganale, non sono configurabili né come parte né come accessorio delle apparecchiature e vanno inquadrate tra gli “altri inchiostri da stampa”. Così recita la sentenza 27 marzo 2013, n. 7717, della Corte di Cassazione. E’ pertanto valida l’impostazione dell’Agenzia delle dogane, che considera le cartucce soggette al dazio pari al 6,5%.