In materia di società di comodo i soggetti rientranti nell’ambito soggettivo della norma, che non superano il test di operatività o il test delle perdite triennali, al fine di evitare le conseguenze derivanti dalla disciplina in esame, devono presentare istanza di disapplicazione. In alcuni casi, però, sono previste cause di esclusione, eccole: soggetti ai quali, per la particolare attività svolta, è fatto obbligo di costituirsi sotto forma di società di capitali; le società di factoring; le imprese di assicurazioni; le SICAV; le società di intermediazione mobiliare, ecc.; soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta; società in amministrazione straordinaria; società ed enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, nonché alle stesse società ed enti quotati e alle società da essi controllate, anche indirettamente; società esercenti pubblici servizi di trasporto; società con un numero di soci non inferiore a 50; società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità; società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo; società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione superiore al totale attivo dello Stato patrimoniale; società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20% del Capitale sociale; società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore, anche a seguito di adeguamento.