PEX: MINUSVALENZE INDEDUCIBILI

Maggio 3rd, 2013 by Amministratore

Ai fini della PEX le minusvalenze sono indeducibili anche nel caso in cui la partecipata chiude ed è cancellata dal registro imprese. Il regime di esenzione al 95% per le plusvalenze conseguite da società di capitali mediante realizzo di azioni o quote aventi determinate condizioni è stabilito dall’’articolo 87 del TUIR. Nel caso in cui dalla dismissione delle partecipazioni vengano conseguite minusvalenze è prevista una indeducibilità assoluta; tale indeducibilità vale anche per le somme percepite nelle ipotesi di recesso, esclusione, riduzione del capitale e liquidazione. Per quanto sopra, le società che detengono quote di altre imprese dotate dei requisiti PEX non possono dedurre, in qualsiasi modo, le perdite subite dalle partecipate neppure quando, a seguito dei risultati negativi, la società venga liquidata e definitivamente chiusa.