La Corte di Cassazione, con la sentenza 11725 del 15 maggio 2013, ha stabilito la prescrizione decennale per i contributi dovuti dagli avvocati alla Cassa di previdenza forense anche nel caso di presentazione di una dichiarazione non veritiera. Il termine prescrizionale, invece, non decorre unicamente nel caso di omessa presentazione della comunicazione. I giudici hanno ritenuto di dare seguito all’orientamento secondo cui l’articolo 19 della legge di riforma del sistema previdenziale forense (n. 576/1980) “individua un distinto regime della prescrizione in argomento, a seconda che la comunicazione dovuta da parte dell’obbligato, in relazione alla dichiarazione di cui agli art. 17 e 23 della stessa legge, sia stata omessa o sia stata resa in modo non conforme al vero, riferendosi solo al primo caso l’ipotesi di esclusione del decorso del termine prescrizionale decennale, mentre, in ordine alla seconda fattispecie, il decorso di siffatto termine è da intendersi riconducibile al momento della data di trasmissione all’anzidetta Cassa previdenziale della menzionata dichiarazione”.