Le società agricole diverse dalla società semplice non possono esercitare l’opzione per la tassazione in base al reddito agrario negli anni 2013 e 2014 in quanto la facoltà prevista dal comma 1093 dell’articolo 1, della legge n. 296/2006, si intende abrogata a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2013. Tuttavia, secondo l’interpretazione ufficiale, le stesse potranno applicare la tassazione catastale anche per gli anni 2013 e 2014 se l’hanno applicata almeno dal 2012.