In tema di valutazione del rischio stress lavoro-correlato il datore di lavoro non può delegarne a terzi la valutazione, lo chiarisce il Ministero del Lavoro con l’interpello n. 5/2013. Il quesito, posto dalla Federazione italiana metalmeccanici, richiedeva di sapere se anche nel caso della valutazione del rischio stress lavoro-correlato il datore di lavoro poteva delegare terzi, così come previsto dall’art. 17, c. 1, lett. a), del Dl n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. Il Ministero ha risposto negativamente, essendo l’adempimento soggetto alla disciplina di cui agli art. 17, 28, e 29 del Dl citato. Nello specifico, la norma individua la valutazione dei rischi tra gli adempimenti non delegabili da parte del datore di lavoro, anche qualora il datore di lavoro decida di avvalersi di soggetti di specifiche competenze in materia.