La circolare n. 11/E del 30 aprile Agenzia delle Entrate, fornisce una ricognizione sugli aspetti fiscali e applicativi relativi alla detassazione dei premi di produttività. I lavoratori dipendenti del settore privato potranno beneficiare anche quest’anno dell’agevolazione, prevista dal Dl n. 93/2008, riguardante l’incremento della produttività del lavoro. Il via libera è arrivato dalla legge di stabilità 2013, i profili fiscali e applicativi sono stati definiti dal DPCM 22 gennaio 2013. Per le retribuzioni di produttività corrisposte nel 2013, la norma prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali regionale e comunale con aliquota del 10%, nel limite di 2.500 euro lordi. Destinatari della misura sono i contribuenti che nel 2012 hanno conseguito redditi di lavoro dipendente non superiori a 40.000 euro. Per il principio di cassa allargata, si considerano percepite nel periodo d’imposta 2012 le somme corrisposte dai datori di lavoro entro il 12 gennaio 2013. Vanno tenuti in conto anche gli eventuali importi per attività lavorativa svolta all’estero, pure nel caso in cui gli stessi non abbiano avuto rilevanza fiscale in Italia. Fuori dal conteggio, invece, i redditi assoggettati a tassazione separata. Può accedere all’agevolazione anche chi, nel 2012, non ha conseguito redditi di lavoro dipendente o non ha guadagnato nulla.