La Cassazione, con sentenza n. 9798 del 27 aprile 2013, ha affermato la legittimità dell’avvenuta notifica di un atto quando è effettuata presso la cassetta dello stabile anche nel caso di trasferimento della sede effettiva dell’impresa e di assenza del nome della stessa. La Suprema Corte ha stabilito che, “nel caso di società di capitali, il mutamento della sede effettiva, quando la sede legale sia rimasta immodificata, non è opponibile ai terzi, salvo che non si provi che questi siano stati messi a conoscenza di tale circostanza“.