Regole uguali sia per l’IVA sia per le imposte sui redditi riguardo crediti d’imposta non evidenziati in dichiarazione. Non sarà più necessario presentare istanza di rimborso o attendere la mediazione per farsi riconoscere il diritto; è quanto emerge dalla circolare AE n. 21/E del 25 giugno 2013. Nel precedente documento di prassi al contribuente era data facoltà di chiedere il riconoscimento del credito non evidenziato in dichiarazione o attraverso domanda di rimborso (articolo 21, Dlgs n. 546/1992), previo pagamento della relativa dichiarazione di irregolarità, oppure nella eventuale fase di mediazione (o di conciliazione giudiziale), scomputandolo dalle somme originariamente richieste dall’ufficio, fermo restando il pagamento della sanzione, ridotta al 40%, e degli interessi applicati a seguito dell’omesso versamento delle imposte. Ora è possibile richiedere l’attestazione dell’esistenza contabile dell’eccedenza di imposta nel momento successivo alla liquidazione delle dichiarazioni, dopo il ricevimento della comunicazione di irregolarità, producendo idonea documentazione a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, entro il termine di 30 gg., senza dover presentare la richiesta di rimborso. L’Ufficio potrà, pertanto, sottrarre direttamente l’importo del credito dalle somme complessivamente dovute in base alla originaria comunicazione di irregolarità emettendo, conseguentemente, una comunicazione definitiva contenente la rideterminazione delle somme che residuano da versare a seguito dello scomputo operato.