Entro il 17 giugno 2013 le imprese sono chiamate alla cassa per il versamento del diritto annuale di iscrizione alla CCIAA. L’individuazione degli importi dovuti è legata alla nota prot. n. 261118 del MISE del 21 dicembre 2012. Sono tenute al pagamento del diritto annuale camerale tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese al 1° gennaio di ogni anno e le imprese iscritte o annotate nel corso dell’anno, anche solo per una frazione di esso. Sono esonerati al pagamento: i soggetti iscritti solo al Rea; le imprese che al 31 dicembre 2012, risultino in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa; le imprese individuali che hanno cessato l’attività entro il 31 dicembre 2012 purché abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30 gennaio 2013; le società e gli altri soggetti collettivi che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione entro il 31 dicembre 2012, purché abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle imprese entro il 30 gennaio 2013; le società di persone e i consorzi che si trovano nella seguente condizione: scioglimento senza messa in liquidazione entro il 31 dicembre 2012 e presentazione della domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30 gennaio 2013; le cooperative che alla data del 31 dicembre 2012 sono state sciolte per effetto di un provvedimento dell’Autorità Governativa.