Secondo quanto stabilito dall’art. 96 del TUIR, i soggetti IRES possono dedurre gli interessi passivi integralmente fino alla concorrenza degli interessi attivi e, per l’eccedenza del risultato operativo lordo (ROL) risultante dal conto economico, nel limite del 30%. Le ulteriori eccedenze di ROL non utilizzate e le eccedenze di interessi passivi non dedotti nell’esercizio sono riportabili, senza limiti di tempo, negli esercizi successivi.