La riforma del condominio 2012 ha previsto dei requisiti essenziali per ricoprire la carica di amministratore. Essi sono: pieno godimento dei diritti civili e politici, possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado, frequentazione di corsi di formazione ed aggiornamento periodico in materia di amministrazione condominiale. L’amministratore è l’organo esecutivo del condominio, è un ufficio di diritto privato per la tutela degli interessi dei singoli e la realizzazione di una cooperazione tra condòmini. La carica di amministratore può essere ricoperta anche dal condòmino pensionato, a titolo gratuito e senza partita IVA. Nel caso non devono essere rispettati i requisiti di cui sopra, perché non vengono richiesti a coloro che sono amministratori dello stabile in cui sono condòmini.