La riforma del condominio (Legge n. 220/2012), la cui entrata in vigore è il 18 giugno 2013, impone la polizza di responsabilità civile per l’amministratore di condominio. Come prevede il comma 3 dell’articolo 1129 del c.c., l’assemblea ha il potere di subordinare la nomina dell’amministratore alla stipula di una polizza individuale di assicurazione per la responsabilità civile per gli atti compiuti nell’esercizio del mandato. Si deve trattare, quindi di una polizza personale, che non può essere surrogata dalla polizza rc globale fabbricati, neppure se in questa sia previsto il rischio inerente a danni provocati a terzi da attività od omissioni colpose perpetrate dall’amministratore.