La sentenza di Cassazione n. 12810 del 23 maggio 2013 ha stabilito che l’onere del datore di lavoro nella ricollocazione del dipendente, se non è possibile farlo assegnando a quest’ultimo mansioni analoghe a quelle in precedenza svolte, non può considerarsi assolto attraverso la prova di un’offerta di attività non subordinata, ma autonoma, esterna all’azienda e priva di garanzia sotto l’aspetto economico, come quella di sub–agente, ed in particolar modo se ad altri lavoratori siano state offerte alternative lavorative più interessanti sotto l’aspetto lavorativo e di reddito.