Con la risoluzione n. 46/E del 5 luglio 2013, l’Agenzia delle Entrate chiarisce le modalità di determinazione della base imponibile dell’imposta di registro sugli atti di garanzia. In base a quanto enunciato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 7 del 21 gennaio 1999, “l’imposta colpisce soltanto le disposizioni dell’atto enunciato che vengono ancora utilizzate” in relazione al rapporto giuridico controverso. Per gli atti che avrebbero dovuto essere registrati in termine fisso, si fa riferimento al principio secondo il quale “chi li allega o li enuncia in giudizio è inadempiente agli obblighi fiscali” e non può, quindi, lamentare “una supposta inattualità o gravosità del carico tributario, riversando sul fisco la colpa per il proprio illegittimo comportamento”. Tali atti devono essere tassati con aliquota dello 0,50% limitatamente alla parte degli stessi che sia ancora espressiva di attuale capacità contributiva.