L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 17645 del 18 luglio 2013 asserisce che, in materia di spese di rappresentanza, i viaggi premio offerti ai clienti non sono costi deducibili se finalizzati a un incremento delle vendite. I giudici hanno osservato che rientrano tra le spese di rappresentanza i costi sostenuti per accrescere il prestigio della società senza dar luogo a un’aspettativa di incremento delle vendite, sono, invece, escluse le spese di pubblicità e propaganda aventi come scopo principale informare i consumatori sull’esistenza di beni e servizi prodotti dall’impresa, con l’evidenziazione e l’esaltazione delle loro caratteristiche e dell’idoneità a soddisfare i bisogni al fine di incrementare le vendite. Pertanto, i pranzi o viaggi offerti ai clienti non costituiscono spese di rappresentanza qualora sussista una diretta finalità promozionale e di incremento delle vendite.