EDILIZIA: I LIMITI DEL SILENZIO ASSENSO

Luglio 2nd, 2013 by Amministratore

Il decreto del fare ha introdotto il silenzio assenso in edilizia, prevedendo che la mancata risposta entro 30 gg. dalla proposta allo sportello unico faccia intendere accolta l’istanza. Chi intende opporsi ai lavori iniziati grazie al silenzio assenso deve, a sua volta, impugnare il provvedimento entro 60 gg. dall’inizio dell’attività edile. Limiti sono previsti alla procedura tacita: se ci sono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, è necessario il parere scritto dell’organo competente. Per la SCIA l’attività edilizia può iniziare subito se sono stati chiesti ed ottenuti i pareri e nulla osta necessari. La richiesta dei pareri può essere affidata allo SUAP, che li otterrà entro 60 gg. Nei centri storici la SCIA  richiede un’attesa aggiuntiva di 20 gg.