L’ordinanza della Cassazione n. 16573 del 2 luglio ha puntualizzato che, in materia di accertamento causato dall’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, l’onere della prova sulla detraibilità di costi, che l’ufficio analiticamente ha disconosciuto, incombe sul contribuente. Ed ancora, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, Dl n. 289/2002, l’effetto di inapplicabilità delle sanzioni è collegato soltanto alla presentazione di una dichiarazione integrativa conforme al modello legale. E’ inutile, infine, invocare che il mancato appuntamento con il fisco è imputabile all’intermediario.