La risoluzione Agenzia delle Entrate n. 40/E del 27 giugno 2013 chiarisce che, in presenza dei presupposti di legge, la mancata richiesta dell’agevolazione nell’atto di trasferimento non fa venir meno il diritto al beneficio del regime fiscale di vantaggio, anche in assenza di un atto integrativo. Esattamente, per fruire del regime fiscale di vantaggio riservato a chi acquista beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati e regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, l’unica condizione รจ che “l’utilizzazione edificatoria dell’area avvenga entro 5 anni dal trasferimento”.